PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'aeroporto civile dell'Alto Polesine, di seguito denominato «aeroporto», quale opera infrastrutturale strategica per lo sviluppo economico del bacino del sud del Veneto e del nord dell'Emilia-Romagna.
      2. La giunta regionale del Veneto, d'intesa con il comune in cui sorgerà l'aeroporto, sentita la giunta provinciale di Rovigo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a individuare l'area entro la quale si procederà alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, anche nella prospettiva di uno sviluppo futuro.

Art. 2.

      1. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento della concessione mediante una procedura ad evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.
      2. La società concessionaria deve garantire i seguenti criteri:

          a) deve provvedere al finanziamento per la costruzione e il mantenimento dell'infrastruttura aeroportuale attraverso la gestione dello scalo per un periodo non inferiore a quarant'anni. Può essere previsto un supporto finanziario da parte dello Stato nella modalità prevista dalla normativa vigente o da apposite disposizioni;

 

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          b) alla società concessionaria sono affidate le attività rientranti nella competenza dell'ufficio di controllo traffico esclusi i compiti ispettivi e di controllo che rimangono in capo all'amministrazione concedente;

          c) una quota di almeno il 5 per cento dell'utile deve essere utilizzato in opere di pubblica utilità per i comuni limitrofi, in un'area di dieci chilometri dal territorio destinato all'infrastruttura aeroportuale.

Art. 3.

      1. L'approvazione del progetto dell'aeroporto da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere.